Traduzioni Legali e sistemi normativi differenti
La complessità e la delicatezza delle traduzioni legali è imputabile all’esistenza di sistemi giuridici differenti, anche in contraddizione tra di loro, (common law, civil law e diritto sovietico) da cui ne consegue l’impossibilità di individuare la corrispondenza esatta nei termini e nei concetti tra la lingua di partenza e quella di arrivo.
Tale presupposto fa si che un traduttore legale debba affrontare questi scenari:
- Esatta corrispondenza di termini, concetti ed istituti nella lingua di partenza e di arrivo. In questo caso il traduttore deve solo sostituire il termine di partenza con quello di arrivo.
- Stessi istituti a livello lessicale, ma disciplinati da una normativa differente (ad esempio “personal property” e “proprietà privata”). In questo caso, il traduttore non deve tradurre in maniera letterale e deve necessariamente dichiarare lingua e sistema giuridico di origine.
- Istituti differenti e normativa differente (ad esempio “Conseil Constitution” e “Consiglio Costituzionale”). In questo caso, stante la diversità implicita nell’assenza di esatta corrispondenza tra termini di partenza e di arrivo, il traduttore non è tenuto ad evidenziare il sistema giuridico di origine del documento.
- Istituto presente solo nel sistema di origine (ad esempio: l’italiano “Pubblico Ministero” non corrisponde all’inglese “Public Ministry”). Anche in questo caso una traduzione letterale è da escludere e il traduttore deve concentrarsi sul concetto da esprimere.
Fondamentale è dunque la ricerca terminologica per le traduzioni legali da parte del traduttore che, da alcuni anni, è facilitata da banche dati che hanno lo scopo di standardizzare i termini giuridici nei vari ordinamenti; i principali sono la banca dati IATE ed il sito EURLEX.
Fonte: Blog Agostini Associati
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