“Civil Law”. Ma in italiano?
Oggi ci occupiamo di un aspetto molto delicato che riguarda la corretta traduzione dell’espressione “Civil Law”. Prendiamo a prestito l’ottimo articolo di Luca Lovisolo.
«… Una tale disposizione infatti non sarebbe compatibile con il Codice civile inglese».Al lettore più attento non sarà sfuggito che questa citazione, purtroppo non inventata, contiene un errore che può squalificare tutto il resto della traduzione e gettare un’ombra sulla competenza del traduttore che l’ha svolta.
Come tutti i Paesi nei quali la giustizia si fonda sul principio della cosiddetta Common Law, l’Inghilterra infatti non ha un Codice civile, che è una fonte del diritto di origine napoleonica tipica dei Paesi europei continentali e di quelli che furono loro colonie nel resto del mondo. Nei Paesi Common Law i giudizi sono formati non sulla base di principi raccolti nei codici ma primariamente sulla base delle sentenze emesse precedentemente su casi analoghi. La ricerca può arretrare anche di secoli. Un modo profondamente diverso di concepire la formazione del giudizio, che sovverte le priorità fra dettato della legge e giurisprudenza, rispetto a come le conosciamo nei Paesi continentali.
I Paesi nei quali la giustizia segue il principio della Common Law si riconoscono nel modello anglosassone: adottano la Common Law non solo l’Inghilterra, l’Australia e gli Stati Uniti, ma anche le ex colonie e protettorati inglesi nel mondo (si pensi ad esempio all’India o alla Nigeria). In alcune ex colonie la tradizione della Common Law è esposta a influenze di origine locale o religiosa. E’ curioso notare che all’interno dei sistemi di Common Law possono coesistere delle «isole» che hanno mantenuto per vicende coloniali, o accolto per ragioni storiche, elementi di diritto europeo continentale, come lo Stato della Louisiana negli Stati Uniti (ex colonia francese) o la Scozia nel Regno Unito.
Cosa significa in questo contesto «Civil Law?» E’ un’espressione che può avere più accezioni, che riassumiamo qui brevemente.
«Civil Law» opposta a «Criminal Law». Nonostante le differenze di sistema, anche i Paesi Common Law conoscono la distinzione tra violazioni civili e violazioni penali. In questi casi l’espressione «Civil Law» può essere resa in italiano con «diritto civile», ma non con «codice civile». Anche l’uso del termine «legge» deve essere molto cauto, proprio per il diverso ruolo che un atto legislativo assume in un Paese Common Law. Occorre poi tenere conto che taluni illeciti che nei Paesi di diritto europeo continentale attengono al diritto penale nei Paesi Common Law possono attenere invece al diritto civile.
«Civil Law» opposta a «Common Law». In lingua inglese si utilizza il termine «Civil Law» anche per designare genericamente tutti i Paesi di diritto europeo continentale, cioè… non di Common Law («England is a common law jurisdiction, France is a civil law jurisdiction»). In questo caso le soluzioni di traduzione possono essere molteplici: talvolta il distico viene lasciato in lingua inglese («La Francia è un Paese civil law»). Chi non vuole cedere alla pigrizia degli anglicismi può utilizzare ad esempio l’espressione «Paesi di diritto europeo continentale».
«Civil Law» nei Paesi… civil law. Quando un testo in lingua inglese si riferisce al diritto civile di un Paese di diritto europeo continentale non può far altro che utilizzare ancora l’espressione «civil law» («The Italian civil law»).
Altri utilizzi di questa espressione riguardano ad esempio la distinzione tra «civil law» e «military law», che nel diritto continentale di lingua italiana si esprime con il termine «giurisdizione» (ordinaria e militare, in questo caso). Gli esempi possono continuare.
L’organizzazione istituzionale di un Paese condiziona pesantemente il linguaggio, non solo nei testi strettamente giuridici. Non è raro imbattersi in evidenti imprecisioni terminologiche anche in articoli di giornale. E’ il caso ad esempio dei recenti eventi che hanno coinvolto la giustizia del piccolo Stato della Città del Vaticano: i reporter insistono spesso a riferirsi alle istituzioni di giustizia vaticane clonando espressioni tipiche del diritto della Repubblica Italiana («Pubblico ministero» anziché propriamente «Promotore di giustizia»). Oppure le frequenti confusioni tra «Consiglio europeo» e «Consiglio d’Europa». Come si è visto più sopra, in diritto le inesattezze di linguaggio si trasformano rapidamente in errori sostanziali. Alle spalle di una corretta formulazione vi è in questi casi una irrinunciabile conoscenza delle istituzioni e dell’organizzazione giudiziaria del Paese interessato.
| © 2013 >Luca Lovisolo
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